STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NON LUCRATIVA AVENTE DENOMINAZIONE CENTRO NAZIONALE DI DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA
Preambolo
L’associazione di cui al presente statuto, si costituisce per occupare un vuoto istituzionale e culturale presente in Italia da diversi anni e che si è aggravato, ulteriormente, in seguito alla mutilazione di organi ed enti originariamente istituiti a sostegno del teatro italiano.
Prerogativa dell’associazione è di costituirsi come Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, dando vita a una entità analoga a quelle presenti in quasi tutti i Paesi, per sostenere, sviluppare e tutelare in Italia quella specifica competenza, altrimenti a rischio di estinzione o di clausura, che è la scrittura teatrale, in tutte le sue forme.
Al contempo, finalità del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea è quello di superare lo stato di latente museificazione del teatro odierno, rilanciando la centralità della scrittura teatrale quale forma di rappresentazione speculare nel nostro presente, ponendo l’accento tanto sulla contemporaneità della ricerca quanto sul tratto italiano della realtà che si intende rispecchiare.
Se è vero che lo scopo è quello di pervenire alla istituzione vera e propria del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea come ente pubblico tout court, ente pubblico a base associativa, associazione riconosciuta o altro organismo di rilevanza pubblica, l’associazione assume però, sin da subito, il proprio scopo quale sua denominazione propria, chiamandosi già Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea.
Il nome dell’associazione indica infatti proprio l’atto performativo di occupare quel vuoto istituzionale e culturale e colmarlo progressivamente, sin dall’atto della sua costituzione, con la partecipazione attiva, su base nazionale, di tutti gli autori italiani associati.
Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea formerà una rete di autori e altri operatori del teatro, recuperando anche quelle esperienze già esistenti e operanti nel campo aventi come specifico punto di convergenza il rilancio e la valorizzazione della drammaturgia italiana contemporanea.
Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea pertanto, ferme restando le disposizioni normative sulla univocità della sede legale, dal punto di vista organizzativo si articolerà su base territoriale.
Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea stabilisce, fin dalle sue premesse, i seguenti principi normativi come irrinunciabili e vincolanti per tutti i soci:
a) i soci sono chiamati a partecipare all’autogestione del Centro, come Centro di rappresentanza, indiscriminatamente, di tutti gli autori italiani;
b) i soci si impegnano ad evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse o di incompatibilità si dovesse generare tra le attività del Centro e la propria individualità di autore;
c) l’attività del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea deve essere informata ai massimi principi di trasparenza e comunicazione, sia degli organi sociali rispetto ai soci che tra i soci stessi;
d) ogni attività del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea che dovesse comportare selezione di testi, selezione di autori, promozione di progetti speciali o altro, dovrà essere sempre improntata ai criteri di assoluta imparzialità della scelta e di trasparenza delle procedure;
e) nell’organizzazione del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea non devono esserci discriminazioni o esclusioni; ogni socio ha diritto di partecipare, avere informazioni, unirsi, fatte salve esigenze di snellezza e funzionamento, ad eventuali gruppi di lavoro;
f) il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea è un luogo di incontro, di confronto e di accoglienza per gli tutti gli autori italiani;
g) il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea si ispira ai valori e ai principi della Costituzione repubblicana italiana, delle norme transitorie e nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.
Tutto quanto ciò premesso sotto il titolo di Preambolo, unitamente al documento programmatico del novembre 2011, forma parte integrale e sostanziale del presente statuto.
Art.1
Costituzione
1. E’ costituita con sede in Roma l’associazione denominata CENTRO NAZIONALE DI DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA – organizzazione culturale non lucrativa di seguito detta Cendic.
L’eventuale cambio di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
2. Il Cendic:
a) persegue esclusivamente finalità di attività teatrale, culturale e artistica.
b) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) in caso di scioglimento per qualunque causa, il Cendic devolverà il patrimonio dell’organizzazione ad altre Associazioni con medesime caratteristiche giuridiche e finalità, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
f) tutte le cariche associative e le prestazioni rese dai soci, (a norma del art.3, comma 3, punti 3 e 4 della Legge Regionale n. 29/93), sono rese a titolo gratuito. Possono tuttavia essere previsti, qualora ne sia garantita la copertura finanziaria, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese su delibera del Consiglio Direttivo.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Attività
1. Il Cendic ha come principale attività quella di organizzarsi, formarsi, costituirsi e/o istituirsi quale centro associativo aperto a tutti gli autori italiani.
2. Per ogni attività del Cendic che preveda spese o costi deve essere preventivamente indicata la relativa preventiva ed integrale copertura finanziaria.
3. Il Cendic ha come attività quella di:
a) promuovere e tutelare il patrimonio drammaturgico italiano, analogamente agli altri centri esistenti in diversi Paesi europei;
b) tutelare, sotto ogni profilo, il mestiere e la professione dell’autore, anche attraverso proposte di modifica della normativa di settore;
c) realizzare un catalogo generale della drammaturgia italiana contemporanea, sia per offrire una rete di promozione agli autori, sia per custodire la memoria drammaturgica nazionale;
d) promuovere e incentivare la drammaturgia italiana contemporanea predisponendo ogni attività idonea a valorizzare il lavoro degli autori teatrali viventi;
e) diffondere e pubblicare testi teatrali;
f) agire affinché i Teatri Stabili regionali incrementino e valorizzino la produzione di testi di autori italiani viventi;
g) presentare proposte normative che prevedano un’alta percentuale di produzione del repertorio di autori italiani viventi, specialmente rispetto alle programmazioni di organismi che abbiano accesso a finanziamenti pubblici;
h) promuovere iniziative teatrali su testi italiani contemporanei che possano far riconoscere come patrimonio dell’umanità realtà ambientali, storiche e culturali;
i) promuovere la drammaturgia italiana contemporanea all’estero, con traduzioni, borse di studio o altro;
j) predisporre e organizzare servizi agli autori, anche non iscritti;
k) predisporre il Centro come luogo di incontro, approfondimento e sperimentazione aperto ad autori, registi, operatori del teatro, italiani e internazionali;
l) mantenere rapporti con Ministeri, Enti locali, Enti Pubblici, Istituzioni e Fondazioni al fine di progettare interventi sul territorio o promuovere scritture drammaturgiche su progetti particolari di interesse nazionale o locale;
m) agire sistematicamente al fine di rendere effettivi ed esecutivi gli obblighi ai quali i Teatri Stabili oggi sono tenuti relativamente alla programmazione di testi italiani contemporanei;
n) predisporre una informativa giuridica con funzioni di orientamento per l’autore nei rapporti con teatri e compagnie, elaborando anche un contratto collettivo per gli autori drammatici;
o) formare autori drammatici attraverso stage, seminari e incontri;
p) incentivare una rete formativa del pubblico per far emergere una pari dignità tra la drammaturgia contemporanea e quella classica;
q) proporre con forza che lo studio del teatro e dello spettacolo venga inserito come materia curriculare nelle scuole secondarie statali e regionali, creando corsi di drammaturgia scenica, anche in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze dello Spettacolo delle Università;
r) organizzare incontri, seminari, convegni o conferenze, in raccordo con Università, Riviste specializzate, autori, registi, attori, tecnici, sul tema della drammaturgia italiana contemporanea.
4. Le attività di cui all’elenco dell’articolo 2, paragrafo 3, non si intendono esaustive, ma esplicative delle finalità dell’associazione, dalla quale potranno sorgere iniziative e progetti volti a realizzare lo scopo principale, che è quello di formare, condurre con efficacia ed esercitare il Cendic come luogo di confluenza, confronto e rafforzamento della drammaturgia italiana contemporanea.
5. Il Cendic, per realizzare a pieno la sua attività, si doterà di uno spazio adeguato, cercando di ottenerlo in primo luogo in concessione e/o assegnazione, ovvero in qualsivoglia altra forma equipollente che ne assicuri il godimento stabile, tra gli immobili privati o pubblici (afferenti al Patrimonio dello Stato, degli enti pubblici, degli enti territoriali o degli enti e/o società partecipate dallo Stato). Lo spazio dove poter esercitare le funzioni dovrà essere dotato, in senso esemplificativo ma non esaustivo, di una sala per le assemblee, dibattiti e conferenze, di sale prove, di una sala lettura, di una sala cataloghi con computer e accesso di rete, di un ufficio (comunicati stampa, promozione, contatti con teatri), possibilmente di una sala tecnica (fotocopie, stampa, rilegature) e di uno spazio per rappresentazioni sceniche, letture, incontri con il pubblico e per la formazione, oltre a possibili spazi ricreativi dove eventualmente esercitare attività accessorie a supporto, sostentamento e finanziamento delle funzioni del Cendic.
6. Il Cendic, inizialmente costituito come associazione non riconosciuta, intende porsi con valenza rappresentativa degli autori teatrali italiani e potenzialmente di ottenere personalità giuridica, costituendosi come associazione riconosciuta e/o ente associativo di natura pubblica o altre forme, in modo da garantire la sua natura di organo stabile per la tutela e lo sviluppo della drammaturgia italiana contemporanea e futura.
Art.3
Soci
1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e tutti coloro che, condividendo lo spirito e gli ideali del Cendic, vogliano aderirvi, ne facciano domanda, dichiarando di possedere i requisiti richiesti, e vengano di seguito ammessi dal Consiglio.
2. I soci svolgono attività non retribuita, salvo i casi previsti in art.1, par. 2, comma f.
3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio deve indicare i propri dati anagrafici e fiscali, e dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione. Fermi restando gli obblighi dei soci, lo status di socio ha durata indeterminata e cessa al momento del recesso da parte del socio, o morte, o decadenza o radiazione da parte del Consiglio, in base al pronunciamento del Collegio dei Probiviri.
4. I soci devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere iscritti alla SIAE sezione DOR; b) avere almeno un testo rappresentato professionalmente in teatro; c) avere almeno un testo teatrale pubblicato su cartaceo; d) aver vinto almeno un premio drammaturgico di livello nazionale.
5. L’iscrizione decorre dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione.
6. I soci si dividono in ordinari, sostenitori ed onorari:
a) Soci Ordinari sono esclusivamente gli autori teatrali italiani che, a norma del primo comma del presente articolo, chiedono e conseguono l’ammissione all’Associazione. I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio. Tutti i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto.
b) Soci Sostenitori sono coloro che versano, in luogo della quota associativa annuale, lo specifico contributo deliberato una tantum dal Consiglio per usufruire di particolari servizi resi dal Cendic e/o svolgano qualsivoglia forma di attività utile al Cendic. Essi partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Soci sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche e rimangono associati al Cendic per il tempo del loro impegno a vantaggio del Cendic.
c) Soci Onorari. La qualità di socio onorario può essere riconosciuta all’unanimità dal Consiglio a personalità del mondo della cultura e ai benemeriti per i particolari servigi resi al Cendic. I soci onorari non hanno obbligo di versamento della quota associativa.
7. L ‘Associazione fornirà a tutti i soci Ordinari ed Onorari una tessera sociale, che si rinnoverà automaticamente al pagamento della quota sociale annuale.
8. I soci cessano di appartenere al Cendic per:
a) recesso;
b) decadenza per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
c) morte;
d) radiazione: a seguito di pronunciamento del Consiglio dei Probiviri per comportamento contrario agli scopi statutari, danno economico, danno all’immagine e/o al buon nome del Cendic e/o dei suoi singoli associati.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza al Cendic.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio e a onorare gli impegni preventivamente concordati.
3. I soci sono tenuti ad indicare in locandina e nella pubblicità dei propri spettacoli la propria appartenenza al CeNDIC, riportando accanto al proprio nome, tra parentesi, l’acronimo CeNDIC e/o il logo dell’Associazione (il pennino con la scritta Centro).
Art.5
Organi
1. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) i due Vice Presidenti;
e ) il Collegio dei sindaci
f) il Collegio dei Probiviri
Sono organi periferici:
a) le Assemblee dei Coordinamenti regionali o interregionali;
b) il Coordinatore regionale o interregionale
c) il Vice Coordinatore regionale.
2. Fermo restando che il Cendic è un’associazione non riconosciuta, coloro che, rappresentandola, agiscono in nome e per conto di essa sono solidalmente responsabili degli obblighi assunti dal Cendic verso terzi.
Art.6
Assemblea Generale
1. L’assemblea generale è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e dai soci onorari ed è l’organo sovrano del Cendic. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione
3. Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo e presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti o, in loro assenza, da altro socio indicato con voto palese dai soci presenti (se presenti i due Vice Presidenti, presiede il più anziano d’età), con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail tra quelle specificatamente indicate dai soci).
4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. Il Presidente, ovvero in sua assenza o impedimento, uno dei due vice Presidenti, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, salvo che l’Assemblea non decida diversamente.
7. Ogni socio può avere un massimo di cinque deleghe.
8. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) eleggere i membri del Consiglio;
b) eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci;
c) approvare le linee programmatiche, annuali o pluriennali, delle attività del Cendic;
d) approvare il bilancio preventivo;
e) approvare il bilancio consuntivo;
f) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18.
Art.7
Consiglio
1. Il Consiglio è eletto dall’assemblea ed è composto da 9 membri. La composizione del consiglio dovrà tenere conto della dimensione nazionale del Centro, cercando di garantire una equa rappresentanza delle diverse realtà territoriali, proporzionalmente al numero di associati ordinari espressi su base territoriale. Il Consiglio può cooptare altri 5 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2.. Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento da uno dei due vice Presidenti, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail tra quelle specificatamente indicate dai componenti).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta
5. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i due Vice Presidenti;
c) nominare il Segretario;
d) nominare il Tesoriere;
e) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
f) assumere il personale, soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire un regolare funzionamento del Centro e delle iniziative dalla stesso promosse;
g) fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
h) sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
i) determinare il programma di lavoro in base alle linee programmatiche approvate dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
j) stabilisce i criteri di determinazione e sulla base degli stessi determina l’importo delle quote annue di associazione, le caratteristiche e i prezzi dei contributi specifici al versamento dei quali consegue lo status di socio sostenitore;
l) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
m) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art.8
Presidente
1. Il Presidente presiede l’assemblea e il Consiglio, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 5, e 7, comma 3.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Spetta al Presidente il potere di firma in assunzione di impegni, ivi compresi quelli inerenti all’accensione di conti correnti bancari, postali o d’altro tipo, all’emissione ed all’incasso di assegni o quant’altro inerente alla conduzione delle attività del Centro stesso.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti.
Art.9
Segretario e Tesoriere
1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d) è a capo del personale eventualmente assunto.
2. Il Tesoriere:
a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di gennaio, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
c) provvede, in vece del Presidente, per suo eventuale impedimento, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese decise in conformità alle deliberazioni del Consiglio o su delega del Presidente;
d) il Segretario e il Tesoriere fanno parte dei nove membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea e possono avvalersi di collaborazioni esterne a titolo gratuito.
Art.10
Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.
Art. 11
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia per la risoluzione di tutte le controversie insorte tra i soci e con gli organi sociali; tra Centro nazionale e coordinamenti regionali o tra coordinamenti regionali.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, e dura in carica 3 anni.
3. I Probiviri non sono soci del Cendic.
4. I componenti del Collegio effettivi e supplenti eleggono, tra i Probiviri effettivi, un Presidente del
Collegio.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo del Collegio, subentra come effettivo il primo dei membri supplenti eletti. In tal caso, il Consiglio provvede a nominare il secondo membro supplente per ripristinare il numero di cinque componenti del Collegio
6. In caso di impossibilità di uno dei Probiviri a svolgere l’incarico per oltre quindici giorni durante un procedimento, subentrerà il primo dei supplenti fino alla conclusione del procedimento.
7. I Probiviri giudicheranno secondo equità, previa istruttoria e garantendo il contraddittorio tra le parti. Il Collegio stabilisce, in relazione ai singoli casi, modalità e termini delle fasi del procedimento. Le parti possono farsi assistere e/o rappresentare da persona di fiducia munita di delega.
8. Le controversie all’interno dell’Associazione sono demandate ai Probiviri, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione.
9. Il Collegio delibera a maggioranza. Il pronunciamento del Collegio sarà immediatamente esecutivo e inappellabile.
10. Il Collegio si pronuncia definitivamente per la radiazione per comportamento del socio contrario agli scopi statutari, danno economico, danno all’immagine e/o al buon nome del Cendic e/o dei singoli soci.
Il Collegio può altresì pronunciarsi definitivamente con decisione che prevede il proscioglimento dagli addebiti o comminando una delle seguenti sanzioni:
– censura;
– sospensione da cariche sociali;
– sospensione temporanea dello status di socio;
– perdita temporanea del diritto di voto assembleare e/o di rappresentare altri soci per delega.
11. I Componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono comportarsi secondo un criterio di assoluta riservatezza. Devono astenersi se siano parti in causa parenti o affini fino al terzo grado, o qualora ritengano in coscienza che il loro rapporto con una delle parti in causa possa inficiare la propria serenità e indipendenza di giudizio.
Art. 12
Articolazione nazionale/regionale del Cendic
1. Al fine di garantire il carattere nazionale del Cendic e di favorire lo sviluppo delle funzioni e
attività del Cendic su base territoriale, ogni regione o più regioni congiunte tra loro, con almeno 7 associati, può formare una sezione ed eleggere un proprio coordinatore regionale e un vice coordinatore.
2. I Centri regionali, detti Coordinamenti regionali, perseguono, in ambito locale, le finalità statutarie del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea (Cendic).
3. Organi dei Coordinamenti regionali sono il Coordinatore, il Vice Coordinatore e l’Assemblea del Centro Regionale.
4. L’Assemblea del Centro regionale o interregionale ha i seguenti compiti:
a) elegge il Coordinatore e il Vice Coordinatore;
b) approva le linee programmatiche di attività annuale o pluriennale regionale.
Il programma deve comunicarsi al Consiglio Direttivo per una presa d’atto di conformità alle finalità del Cendic; nel caso di non conformità, il Consiglio indicherà le opportune integrazioni o modifiche.
5. L’Assemblea dei soci residenti o domiciliati in una regione elegge, a maggioranza, un Coordinatore con funzioni di coordinamento, rappresentanza e raccordo con gli organi centrali del Cendic, e un vice Coordinatore. L’Assemblea dei soci di differenti regioni congiunte tra loro elegge, a maggioranza, il Coordinatore e il Vice Coordinatore interregionale.
6. Sono ammessi al voto e possono candidarsi i soci in regola con il pagamento della quota associativa nazionale.
7. La candidatura a coordinatore regionale non è compatibile con quella ad organi nazionali.
8. Il coordinatore regionale convoca e presiede l’assemblea del gruppo regionale o interregionale. L’assemblea regionale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e con qualsiasi numero, non inferiore a tre, di presenti , in seconda convocazione.
9. L’assemblea per l’elezione del Coordinatore e Vice Coordinatore regionale è convocata dal Consiglio Direttivo.
10. Il Coordinatore regionale e il coordinatore interregionale partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, che è validamente costituito, indipendentemente dal numero dei coordinatori regionali e interregionali presenti, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.
Art.13
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate per due mandati.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere
dell’anno medesimo.
3. Il consigliere che per tre volte di seguito non si presenti al Consiglio viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. Tale norma non si applica ai Coordinatori dei gruppi regionali.
Art.14
Risorse economiche
1. Il Cendic trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a. quote associative e contributi dei soci;
b. contributi dei privati;
c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. introiti derivanti da convenzioni;
g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
h. eventuali forme di autofinanziamento nell’esercizio degli spazi gestiti;
2. Il Cendic, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può aderire ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dagli associati non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
Il Cendic, ai fini fiscali, deve considerarsi Ente non commerciale.
3. Le operazione finanziarie sono disposte con le firme autorizzate del Presidente o del Tesoriere.
Art.15
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività del Cendic. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.16
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio i rendiconti ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto e dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto ed il bilancio devono coincidere con l’anno solare.
Art. 17
Rimborsi spese e compensi per attività dei Soci e dei membri del Consiglio.
1. Ai Soci che prestino attività culturale in seno al Cendic o per conto di esso, o che prestino la propria opera in progetti educativi e promozionali nell’ambito degli scopi associativi, possono essere riconosciuti compensi, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio.
2. Le spese sostenute per l’esercizio della carica dai membri del Consiglio sono rimborsabili se preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal Consiglio.
Art.18
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno il 10% degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19
Esercizio Sociale e Finanziario
1. L’esercizio sociale e finanziario del Cendic si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
2. Entro quindici giorni dall’approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo saranno trasmessi dal Tesoriere ai soci per la consultazione. I bilanci preventivo e consuntivo, redatti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio, dovranno essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione del Collegio dei Sindaci sull’andamento della gestione.
3. Per quanto concerne il bilancio preventivo, il Consiglio è tenuto tuttavia a convocare quanto prima l’Assemblea per l’approvazione, al fine della programmazione della stagione successiva.
Art. 20
Regolamento Interno
Il Cendic, a completezza del presente Statuto stabilisce un Regolamento Interno per i suoi associati, anche per disciplinare casi di incompatibilità e potenziali posizioni di conflitto di interesse, che verrà approvato dell’Assemblea Generale dei soci.
Art. 21
Scioglimento dell’Associazione
1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e la delibera sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra gli associati, e determinandone i relativi poteri. In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere destinato a scopi analoghi a quelli indicati nell’art. 2 del presente Statuto.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Il Cendic si impegna a trattare i dati personali degli associati nel rispetto della legge tempo per tempo vigente ed ai soli fini della gestione dei rapporti associativi.
2. Si impegna altresì a non divulgarli all’esterno, tranne che per eventuali necessità tecniche collegate alla gestione del sito web utilizzato dal Cendic. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Cendic, unitamente al/ai responsabile/i della gestione della parte informatica del Cendic.
3. Con l’adesione al Cendic i soci autorizzano tale trattamento, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 23
Disposizioni finali
1. Il presente Statuto si compone di ventitré articoli ed è interamente accettato dai soci.
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Roma 29 marzo 2014