INPS – Emergenza Coronavirus

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INPS 

Direzione Centrale Ammortizzatori SocialiDirezione Centrale Tecnologia, Informatica e InnovazioneRoma,

23-03-2020 Messaggio n. 1321  

OGGETTO: Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”1. Premessa e quadro normativo 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è entrato in vigore, nellastessa data, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento delservizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno deidatori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale. Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative,con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazionedelle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delleprestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, perle quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.2. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di      integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, ledomande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopraindicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo aquello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art.19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020). Si richiama l’attenzione sul fatto che l’articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto chel’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazionesalariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi disospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con lapredetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivoalla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazionedella domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di iniziodell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 3. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario     ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nelportale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende,consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondidi solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed iconsulenti”, con le consuete modalità. Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegnoordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questascelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco deilavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativadomanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco deilavoratori beneficiari. Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:°       le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per        una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31        agosto 2020; °        detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile          di cui al D.lgs n. 148/2015; °        il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie        lavorabili nel biennio mobile; °        per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì        devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020; °        non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n.        95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per        l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione; °        il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo        all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli        eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato        (cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del        presente messaggio; °        non è dovuto il contributo addizionale. Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegnoordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, conqualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora neabbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale“COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande giàpresentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullared’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodisovrapposti. 

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele